Newsletter del 21 febbraio 2024



Oggetto: É possibile utilizzare nel tempo i risparmi del salvadanaio pensionistico?

Gentili Associate e Associati,

nella Newsletter del 13 novembre u.s. "I vantaggi di un 'salvadanaio' pensionistico" è stato evidenziato che il Fondo prevede una serie di "prestazioni" che permettono agli iscritti, in circostanze ben precise, di poter accedere ai propri risparmi anche prima del pensionamento.

Chiaramente, percepire somme riduce la posizione individuale e, conseguentemente, l'entità della pensione complementare, lasciando aperta la possibilità di accantonare o incrementare.

Di seguito, un riepilogo delle possibili prestazioni.

L'Anticipazione, che prevede la possibilità di richiedere al fondo pensione una parte delle somme versate - mantenendo attiva l'iscrizione al fondo - può essere richiesta per:

- spese sanitarie, conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli, in qualsiasi momento, per un importo fino al 75% della posizione individuale maturata. Tale tipologia di anticipazione prevede che l'iscritto presenti la documentazione che comprovi la necessità e l'entità delle spese sostenute;

- acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, dopo 8 anni di adesione alla previdenza complementare, per un importo fino al 75% della posizione individuale maturata. Tale tipologia di anticipazione prevede che l'iscritto presenti la documentazione probatoria;

- ulteriori esigenze dell'iscritto, dopo 8 anni di adesione alla previdenza complementare, per un importo fino al 30% della posizione individuale maturata. Non viene richiesta alcuna documentazione.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono superare il 75% della posizione complessivamente accumulata.

Il Riscatto, che prevede - prima del pensionamento e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro - di richiedere tutte le somme versate o una parte di esse, nei seguenti casi e misure:
riscatto parziale del 35%, 55%, 75% della posizione individuale maturata, per una sola volta;

- riscatto parziale del 50% nei casi di:
- disoccupazione per un periodo tra 12 e 48 mesi;
- mobilità;
- cassa integrazione;
- esodo incentivato.

Il rapporto con il Fondo rimane aperto e la posizione residua resta investita.

Il riscatto totale della posizione maturata; in questo caso il rapporto con il fondo si chiude.

In caso di premorienza l'intera posizione maturata è riscattata dagli eredi o dai designati indicati dall'aderente.

La Rita, che prevede la possibilità - in caso di cessazione dell'attività lavorativa, di maturazione di almeno 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza e di iscrizione alle forme pensionistiche complementari da almeno 5 anni - di richiedere l'erogazione di tutto o parte del capitale accumulato in rate trimestrali (minimo due), erogate fino al compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, attualmente fissata a 67 anni, in due tipologie:

- 5 anni per l'aderente che:
maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i 5 anni successivi;
abbia terminato l'attività lavorativa, alla data di presentazione della domanda.

- 10 anni per l'aderente che:
maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i 10 anni successivi;
risulti non occupato, per un periodo superiore a 24 mesi.

L'eventuale montante residuo continuerà ad essere investito nel comparto prescelto dall'aderente.

Per qualsiasi tipo di chiarimento considerate me e la struttura di Fontedir a disposizione.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale,
Claudio Varani