Gentili Associate e Associati,
il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un elemento della retribuzione del lavoratore che viene riconosciuto durante il rapporto di lavoro.
L'INPS lo definisce una "somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente".
All'atto dell'adesione alla Previdenza Complementare si è potuto ragionare tra due opzioni:
Destinazione parziale del TFR;
Destinazione integrale del TFR, per accrescere maggiormente la propria posizione di previdenza complementare a vantaggio delle opzioni disponibili (es. integrare la prestazione pensionistica).
Chi ha scelto di destinare solo parte del TFR può cambiare idea e trasferirlo nel Fondo Pensione.
Anche nel caso in cui sia ancora presente un TFR pregresso, ovvero maturato prima del 2007 presso il datore di lavoro, è possibile chiederne il trasferimento al Fondo Pensione.
La Relazione Covip attesta che nell'anno 2023 i rendimenti generati dai fondi pensione risultano superiori alle rivalutazioni del TFR.
Tuttavia, relativamente ai fondi pensione, è necessario ragionare su orizzonti temporali di lungo periodo e differenziare l'analisi per comparto di appartenenza (Assicurativo, Obbligazionario Misto o Bilanciato), in quanto i risultati che emergono sono alquanto differenti.
La corretta allocazione del TFR è quindi funzione di più variabili (tempo, comparto, ecc.) e deve, quindi, essere correttamente ponderata.
Per qualsiasi tipo di chiarimento considerate me e la struttura di Fontedir a disposizione.
Il Direttore Generale
Claudio Varani