Gentili Associate e Associati,
nella comunicazione dello scorso febbraio abbiamo analizzato le varie prestazioni erogabili da parte del Fondo.
Oggi focalizziamo l'attenzione sulla erogazione in rate trimestrali del montante accumulato dall'aderente, denominata Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) fino al compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
I requisiti richiesti per la presentazione della domanda di RITA (RITA cinque*), sempre revocabile da parte dell'aderente, sono i seguenti:
62 anni compiuti, che esprimono la distanza massima dai 67 anni, utili al compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia;
almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare;
almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
cessazione dell'attività lavorativadall'azienda aderente al Fondo.
La richiesta può essere presentata fino al limite massimo di 66 anni e 3 mesi, indipendentemente dal raggiungimento della pensione; il regime fiscale applicato è la tassazione sostitutiva con aliquota 15%-9%, indipendentemente dal momento in cui sono stati versati i contributi.
È possibile, inoltre, chiedere una RITA parziale non perdendo così lo status di associato e i relativi benefici, quali la deducibilità fiscale di eventuali ulteriori contributi volontari e i rendimenti derivanti dall'investimento del montante residuo che potrà, in ultimo, essere convertito in rendita vitalizia o, in caso di importi contenuti, essere interessata da richieste di prestazioni in forma di capitale.
Data l'importanza dello strumento e degli indubbi vantaggi, abbiamo accelerato i tempi di "delivery", ampliando di un mese la finestra per l'accoglimento delle domande e riducendo così i tempi massimi di attesa, da 6 a 5 mesi, tra presentazione della domanda e pagamento della prima rata.
Per qualsiasi tipo di chiarimento considerate me e la struttura di Fontedir a disposizione.
Il Direttore Generale
Claudio Varani
*Esiste anche la "RITA dieci" attivabile a partire dai 57 anni di età anagrafica e dopo 24 mesi di inoccupazione, che deve sussistere al momento della domanda.