Tassazione anticipazione


La tassazione delle prestazioni erogate a titolo di anticipazione della posizione tiene conto che:

  • La posizione previdenziale può essere composta di tre diversi montanti, distinti tra loro dal periodo di versamento dei contributi (M1 = fino al 31.12.2000; M2 = tra il 1.1.2001 e il 31.12.2006; M3 = dopo il 1.1.2007) e l’importo da erogare si preleva partendo dai contributi più remoti;

  • L’imposizione fiscale applicata ai montanti M1 e M2 non è definitiva, conguagliata in sede di erogazione finale della prestazione in base al ricalcolo delle nuove aliquote;

  • L’imposizione fiscale applicata al montante M3 è, invece, definitiva. Quindi il 23% utilizzato per la tassazione (15-9% solo in caso di spese sanitarie) applicato a tali contributi non sarà conguagliato.

Schema riepilogativo del trattamento fiscale:

Schema tassazione anticipazione

Circolare 70/E del 18.12.2007
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