Il Fondo Pensione dei Dirigenti Telecomunicazioni - Fontedir, costituito nel dicembre 1986. E' un'associazione riconosciuta ai sensi della vigente normativa sui fondi pensione e ha personalità giuridica.
Il Fondo non ha fine di lucro ed ha lo scopo esclusivo di provvedere a prestazioni di natura previdenziale,
complementari rispetto ai trattamenti pensionistici obbligatori.
Fontedir è un fondo previdenziale a contribuzione
definita e gestita con il criterio della capitalizzazione individuale.
1. le aziende del Gruppo TIM e Gruppo FiberCop e quelle per cui il CdA di Fontedir abbia dato il consenso possono aderire a
Fontedir;
2. i Dirigenti in servizio con rapporto di lavoro c/o le società aderenti possono di diritto iscriversi al Fondo
divenendone soci;
3. i familiari a carico degli iscritti.
La domanda di adesione al Fondo si effettua sul sito mediante la:
Procedura online
1. opzione di trasferimento delle precedenti posizioni di Previdenza Complementare;
2. scelta della percentuale contributiva e destinazione del TFR;
3. scelta del/i comparto/i di gestione finanziaria delle risorse.
1. possibilità di variare, o sospendere, la percentuale contributiva a proprio carico;
2. possibilità di variare i comparti di destinazione dei contributi non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla
precedente espressione di scelta;
3. possibilità di effettuare l'operazione di Switch tra i comparti di investimento, non prima che siano trascorsi
dodici mesi dalla precedente espressione di scelta;
4. possibilità, dopo 8 anni di iscrizione alla Previdenza Complementare, di richiedere un'anticipazione ai sensi
di legge e secondo quanto descritto all'articolo 13 dello Statuto di Fontedir.
Adempimenti:
Comunicare i nuovi riferimenti telefonici o di posta elettronica.
Opzioni:
1. possibilità, con 8 anni di iscrizione alla Previdenza Complementare, di richiedere di un'anticipazione ai sensi
di legge e secondo quanto descritto all'articolo 13 dello Statuto di Fontedir;
2. possibilità di ritirare in tutto o in parte la posizione maturata in Fontedir ai sensi dell'art. 12 dello Statuto
del Fondo, nel caso in cui l'Associato non abbia maturato i requisiti previsti dalla legge per il pensionamento;
3. possibilità di richiedere le prestazioni pensionistiche previste dal Fondo (pagamento di quanto maturato in forma di
capitale e/o rendita, in base a quanto previsto dalle normative vigenti) nel caso in cui l'Associato abbia
maturato i requisiti previsti dalla legge per il pensionamento con almeno 5 anni di partecipazione alla Previdenza Complementare.
Per maggiori chiarimenti sulle opzioni successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro consultare le:
Opzioni
Sono soggetti fiscalmente a carico quelli individuati dalla vigente disciplina tributaria ai sensi dell'art.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR) e successive modifiche ed integrazioni.
Sono membri della famiglia: i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, altri familiari come genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, a condizione che convivano con il contribuente, o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Non si tiene conto della modalità di ripartizione del carico tra i genitori.
L'adesione al Fondo di un familiare fiscalmente a carico avviene attraverso la
Procedura online
Nel caso di iscrizione di un familiare fiscalmente a carico minorenne, o sottoposto a tutela, la documentazione di richiesta, generata dalla procedura di adesione deve essere sottoscritta dall'aderente principale esercente la potestà genitoriale o tutoria; nel caso si tratti di persona maggiorenne e capace la documentazione deve essere sottoscritta dal familiare fiscalmente a carico. Anche in questo caso è necessaria la sottoscrizione da parte dell'aderente principale.
a) l'aderente principale esercente la potestà genitoriale o tutoria nel caso di familiare minore di età o sottoposto a tutela;
b) il soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace di agire ovvero minorenne emancipato o non più fiscalmente a carico.
I versamenti possono essere effettuati entro il giorno 21 di ogni mese, fatta eccezione per il mese di dicembre in cui il termine è anticipato al giorno 10.
L'ammontare e la periodicità della contribuzione è facoltativo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- l'importo del primo versamento deve essere almeno pari a €300;
- l'importo dei successivi versamenti, con ammontare e periodicità facoltativi, deve essere almeno pari a €100.
Il versamento può essere effettuato con bonifico bancario, alle coordinate e modalità indicate sezione "Contribuzione volontaria".
Per la formalizzazione dell'adesione è richiesto il versamento di un importo una tantum di €150 ed una trattenuta annua di €20 sul primo versamento dell'anno.
I contributi versati al fondo pensione sono deducibili fino al limite massimo di €5.164,57. La deduzione spetta all'iscritto principale, sempre nel rispetto del limite complessivo di €5.164,57.
L'iscritto principale, avuta conoscenza della circostanza, invia una tempestiva comunicazione a Fontedir.
E' consentito mantenere aperta la posizione con o senza prosecuzione della contribuzione ovvero trasferirla ad altro Fondo secondo la normativa vigente.
Il fiscalmente a carico che inizi a svolgere un'attività lavorativa che comporti la maturazione di TFR presso un'azienda non iscritta, può chiedere di destinare a Fontedir il TFR maturando, ma in questo caso perderà il diritto alla contribuzione datoriale spettante in caso di adesione al fondo collettivo di riferimento.
Il fiscalmente a carico che inizi a svolgere un'attività lavorativa, in caso di cessazione di detta attività, ha diritto a chiedere il riscatto per perdita dei requisiti, previa dimostrazione della sussistenza di una situazione lavorativa in corso alla data di adesione o durante la partecipazione al Fondo e della perdita di tale status (Circolare Covip 5027/2017), esercitabile fino all'inizio di una nuova attività lavorativa.
Le trattenute effettuate sulla RGL (Retribuzione Globale Lorda) sono stabilite dagli
accordi sindacali vigenti con le aziende, con una percentuale definita tra il 2% ed il 10% della RGL, secondo quanto scelto da ogni aderente.
La seconda componente contributiva che confluisce al Fondo è quella versata dall'azienda e
determinata nelle percentuali di cui alla pagina:
Aliquote contributive
La terza fonte di contribuzione al Fondo deriva dalla maturazione TFR in azienda.
I contributi vengono versati quattro volte l'anno, nel mese successivo alla fine di ogni trimestre solare. I contributi volontari possono invece essere versati ogni mese.
Per i soci attivi, Fontedir opera in assenza di prelievi, per il proprio funzionamento, a carico dei singoli associati.
Per i soci non in fase di contribuzione, è prevista la trattenuta annua delle spese annue.
Per maggiori informazioni consultare la:
Scheda costi
Per i soci attivi il contributo a Fontedir è già direttamente dedotto dall'azienda, nei limiti previsti dalla legge. I soci non in fase di contribuzione che effettuino la contribuzione volontaria possono dedurre, negli stessi limiti, i contributi versati alla Previdenza Complementare.
E' possibile sia da parte degli iscritti attivi, sia da parte degli iscritti che abbiano risolto il rapporto di lavoro.
Per maggiori informazioni consultare:
Contribuzione volontaria
E' possibile ottenere un'anticipazione sulla posizione maturata presso Fontedir:
1. in qualsiasi momento per spese sanitarie per sé, per i figli o per il coniuge, conseguenti a condizioni
gravissime (terapie/interventi riconosciuti dalle comp etenti strutture pubbliche ), nella misura del 75%
della posizione maturata;
2. dopo almeno 8 anni di iscrizione alla Previdenza Complementare, nella misura del 75% della posizione, per
acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli;
3. dopo almeno 8 anni di iscrizione alla Previdenza Complementare nella misura del 30% della posizione per
ulteriori esigenze del Dirigente.
E' possibile ottenere il riscatto della posizione presso il Fondo prima del pensionamento, dal momento in cui perda i requisiti di partecipazione (es.: risoluzione del rapporto di lavoro).
La normativa vigente prevede che gli iscritti possano riscattare in forma agevolata:
1. il 50% della posizione maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione
per un periodo che va da 12 a 48 mesi, in caso di mobilità o isopensione;
2. il 100% della posizione in caso di invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di
1/3 ovvero per inoccupazione superiore a 48 mesi.
In caso di decesso dell'Aderente, la facoltà di pagamento della posizione, interamente in capitale, viene riconosciuta agli eredi
o ai designati.
Un Associato è considerato Vecchio Iscritto se ha aderito, senza soluzione di continuità, a qualsiasi forma di
Previdenza Complementare entro il 28 aprile 1993.
Tale qualifica comporta il diritto alla prestazione interamente in forma di capitale anche in caso di maturazione della pensione, da far eventualmente valere con richiesta di applicazione del regime fiscale previgente.
La qualifica di vecchio iscritto maturata pressso un altro fondo, può essere portata in Fontedir solo attraverso il trasferimento della posizione individuale.
La R.I.T.A. consiste nell'erogazione in rate trimestrali del montante accumulato richiesto nel periodo che va dall'accettazione della richiesta al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
- Dai 62 anni ai 67 anni di età anagrafica, ovvero, per l'scritto cessato che, alla data di presentazione della domanda, possieda il requisito di almeno venti anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza e che maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i 5 anni successivi;
- Dai 57 anni ai 67 anni età anagrafica, ovvero, per gli iscritti inoccupati per un periodo superiore a 24 mesi che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i 10 anni successivi.
La parte imponibile dell'intero montante destinato all'erogazione in forma di R.I.T.A. viene assoggettato a tassazione sostitutiva con aliquota del 15-9%, indipendentemente dallo storico contributivo.
Le tipologie di rendita ottenibili sono:
1. vitalizia, legata unicamente alla vita dell'assicurato;
2. reversibile, legata unicamente alla vita dell'assicurato finché in vita e, successivamente, al soggetto individuato;
3. contro-assicurata, legata unicamente alla vita dell'assicurato finché in vita e, successivamente, con pagamento in capitale del residuo ai soggetti individuati.
Per maggiori chiarimenti consultare il:
Documento sulle rendite
A seguito dell'iscrizione a Fontedir è possibile chiedere il trasferimento delle riserve precedentemente accumulate in altri fondi di Previdenza Complementare.
E' possibile chiedere il trasferimento delle riserve accumulate presso Fontedir:
1. in caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
2. durante il rapporto di lavoro trascorsi due anni di iscrizione: il singolo può eventualmente di trasferire
la posizione ad un altro fondo.
L'imposizione fiscale applicata alle prestazioni è così suddivisa:
1. contributi maturati al 31/12/2000;
2. contributi maturati dal 1/1/2001 al 31/12/2006;
3. contributi maturati dal 1/1/2007.
Per maggiori chiarimenti sulla tassazione in caso di pagamento in forma di capitale consultare l'area relativa alla:
Imposizione fiscale